IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 7 novembre 2003 al n. 133C/2003 R.G. degli affari contenziosi civili promossa da: Longu Roberto, residente in Sant'Antioco, elettivamente domiciliato in Carbonia, via Cagliari n. 75, presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu e dell'avv. Daniela Zara che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura speciale redatta a margine del ricorso, attore-opponente; Contro Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica, convenuto - opposto. F a t t o In data 13 settembre 2003, con verbale di accertamento n. 736287, serie 2002, veniva contestata a Longu Roberto dalla Regione Carabinieri Sardegna, stazione di Sant'Antioco, la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, del c.d.s. perche' «quale conducente del veicolo Fiat Fiorino, tg. BR745RW, nell'attraversare la intersezione non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'obbligo impostogli da apposito segnale posto nella Piazza Umberto». Con tale verbale gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di Euro 137,55 + Euro 5,46 per spese di notifica, nonche', la decurtazione di punti due dalla patente di guida. Il ricorrente ritenuto l'accertamento ed il relativo verbale n. 736287 del 13 settembre 2003 gravemente lesivi dei suoi diritti soggettivi ed interessi legittimi, li impugnava dinanzi questo ufficio del giudice di pace chiedendone l'annullamento. Contestava, inoltre la fondatezza dell'accertamento medesimo, affermando l'insussistenza della violazione delle norme del c.d.s., in quanto sosteneva che gli accertatori intervenuti successivamente al verificarsi del fatto (sinistro stradale) che aveva determinato la contestazione della violazione (al ricorrente) non avevano potuto verificare adeguatamente il comportamento da lui tenuto in occasione dei sinistro. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullita' e/o l'annullamento del verbale di contestazione, previa sua sospensione. Infine eccepiva l'illegittimita' dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) cosi' come modificato dal decreto-legge n. 151/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone, a pena di inammissibilita', che per il deposito del ricorso dinanzi al giudice di pace, debba essere versata presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Cio' perche' l'art. 204-bis, comma 3, c.d.s. cosi' come modificato dal decreto-legge n. 151/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003 sarebbe contrario all'art. 3 comma secondo, della Costituzione poiche' impone, a pena di inammissibilita', il ricorso al giudice di pace all'assolvimento di un adempimento fiscale quale e' appunto il versamento di una cauzione che tra l'altro corrisponde alla meta' del massimo edittale della sanzione emessa dall'organo accertatore. Affermava il ricorrente che tale adempimento fiscale comportava una disparita' di trattamento tra i soggetti in base alle proprie condizioni economiche, mentre l'art. 3 della Costituzione stabilisce che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Inoltre sosteneva che la stessa norma (art. 204-bis, terzo comma) e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiche' imponendo quale condizione di procedibilita' il versamento di una cauzione, di fatto, limita la possibilita' di agire in giudizio e di far valere in tal modo, i propri diritti ed interessi legittimi. Quindi, domandava al giudicante che, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sospendesse il processo e rimettesse la questione (di legittimita) alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito. Pertanto concludeva, in via cautelare, per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato; Nel merito: per la dichiarazione di nullita' e/o annullamento del verbale opposto; con vittoria di spese ed onorari del giudizio. D i r i t t o Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del su intestato ufficio del giudice di pace, in data 7 novembre 2003, senza versare quale deposito cauzionale nella cancelleria del giudice di pace di Sant'Antioco, la somma pari alla meta' del massimo, edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come previsto dall'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, a pena di inammissibilita' del ricorso in opposizione medesimo; analizzata la richiesta della difesa del ricorrente sig. Longu Roberto volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 204-bis c.d.s. con la contestuale sospensione del processo in corso; Ritenuto che ricorrano i presupposti di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto condizionando il ricorso in opposizione al pagamento di una somma di danaro quale deposito cauzionale giudiziario, cio' determinerebbe una discriminante per i meno abbienti impossibilita' all'accesso alla giustizia per condizioni personali di disagio economico e, pertanto, gli stessi non sarebbero uguali davanti alla legge come sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il deposito cauzionale costituirebbe un ostacolo per i piu' deboli per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi verrebbe meno quindi, il diritto alla difesa dei meno abbienti, garantito dall'art. 24 della Costituzione il quale, espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Pertanto, tutti coloro che non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, viene in tal modo leso gravemente il diritto alla difesa. Infine viene violato l'art. 113 della Costituzione in quanto la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non puo' essere limitata o esclusa. Inoltre la questione di incostituzionalita' appare del tutto evidente nel caso che ci occupa per il collegamento giuridico e non gia' di mero fatto tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis del c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione, la suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel merito. Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva incidente di costituzionalita'.