IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
in data 7 novembre 2003 al n. 133C/2003 R.G. degli affari contenziosi
civili   promossa  da:  Longu  Roberto,  residente  in  Sant'Antioco,
elettivamente  domiciliato in Carbonia, via Cagliari n. 75, presso lo
studio  dell'avv.  Maurizio  Musu  e  dell'avv.  Daniela  Zara che lo
rappresentano  e  difendono  in  virtu' di procura speciale redatta a
margine del ricorso, attore-opponente;
    Contro Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica,
convenuto - opposto.

                              F a t t o

    In data 13 settembre 2003, con verbale di accertamento n. 736287,
serie   2002,   veniva  contestata  a  Longu  Roberto  dalla  Regione
Carabinieri   Sardegna,   stazione  di  Sant'Antioco,  la  violazione
dell'art. 145, commi 4 e 10, del c.d.s. perche' «quale conducente del
veicolo  Fiat Fiorino, tg. BR745RW, nell'attraversare la intersezione
non   dava  la  precedenza  ad  altro  veicolo  nonostante  l'obbligo
impostogli da apposito segnale posto nella Piazza Umberto».
    Con  tale  verbale gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di
Euro   137,55  +  Euro  5,46  per  spese  di  notifica,  nonche',  la
decurtazione  di  punti  due  dalla  patente  di guida. Il ricorrente
ritenuto  l'accertamento  ed  il  relativo  verbale  n. 736287 del 13
settembre  2003  gravemente  lesivi  dei  suoi  diritti soggettivi ed
interessi  legittimi, li impugnava dinanzi questo ufficio del giudice
di pace chiedendone l'annullamento. Contestava, inoltre la fondatezza
dell'accertamento    medesimo,   affermando   l'insussistenza   della
violazione  delle  norme  del  c.d.s.,  in  quanto  sosteneva che gli
accertatori  intervenuti  successivamente  al  verificarsi  del fatto
(sinistro  stradale)  che  aveva  determinato  la contestazione della
violazione    (al   ricorrente)   non   avevano   potuto   verificare
adeguatamente  il  comportamento  da  lui  tenuto  in  occasione  dei
sinistro.  Chiedeva,  pertanto,  la  dichiarazione  di  nullita'  e/o
l'annullamento del verbale di contestazione, previa sua sospensione.
    Infine  eccepiva l'illegittimita' dell'art. 204-bis, comma 3, del
d.lgs.  n. 285/1992  (c.d.s.) cosi' come modificato dal decreto-legge
n. 151/2003,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003,
per  violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui  impone,  a  pena  di  inammissibilita',  che per il deposito del
ricorso  dinanzi  al  giudice di pace, debba essere versata presso la
cancelleria  una  somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della
sanzione   inflitta  dall'organo  accertatore.  Cio'  perche'  l'art.
204-bis,  comma  3,  c.d.s.  cosi'  come modificato dal decreto-legge
n. 151/2003  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 214/2003
sarebbe   contrario  all'art. 3  comma  secondo,  della  Costituzione
poiche'  impone, a pena di inammissibilita', il ricorso al giudice di
pace  all'assolvimento  di un adempimento fiscale quale e' appunto il
versamento di una cauzione che tra l'altro corrisponde alla meta' del
massimo edittale della sanzione emessa dall'organo accertatore.
    Affermava  il  ricorrente che tale adempimento fiscale comportava
una  disparita'  di  trattamento  tra i soggetti in base alle proprie
condizioni  economiche, mentre l'art. 3 della Costituzione stabilisce
che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
limitano   di  fatto  la  liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,
impediscono   l'effettiva   partecipazione   di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
    Inoltre sosteneva che la stessa norma (art. 204-bis, terzo comma)
e'  in  contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiche' imponendo
quale  condizione di procedibilita' il versamento di una cauzione, di
fatto, limita la possibilita' di agire in giudizio e di far valere in
tal modo, i propri diritti ed interessi legittimi.
    Quindi,  domandava al giudicante che, ritenuta non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata,
sospendesse  il  processo  e rimettesse la questione (di legittimita)
alla  Corte  costituzionale affinche' si pronunci in merito. Pertanto
concludeva, in via cautelare, per la sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato;
    Nel merito: per la dichiarazione di nullita' e/o annullamento del
verbale opposto; con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti,  questo  giudice  rileva come il ricorso in
opposizione  a  sanzione  amministrativa  sia  stato depositato nella
cancelleria  del  su intestato ufficio del giudice di pace, in data 7
novembre   2003,   senza  versare  quale  deposito  cauzionale  nella
cancelleria  del  giudice di pace di Sant'Antioco, la somma pari alla
meta'  del  massimo,  edittale  della  sanzione  inflitta dall'organo
accertatore, come previsto dall'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla
legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in  legge  il
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, a pena di inammissibilita' del
ricorso in opposizione medesimo; analizzata la richiesta della difesa
del  ricorrente  sig. Longu Roberto volta a provocare la trasmissione
degli   atti   alla   Corte  costituzionale  per  veder  riconosciuta
l'illegittimita'   dell'art.   204-bis   c.d.s.  con  la  contestuale
sospensione del processo in corso;
    Ritenuto   che   ricorrano   i   presupposti   di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis  del  c.d.s.  per contrasto con gli
artt.  3,  24  e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, in
quanto  condizionando  il  ricorso in opposizione al pagamento di una
somma   di   danaro   quale  deposito  cauzionale  giudiziario,  cio'
determinerebbe  una  discriminante per i meno abbienti impossibilita'
all'accesso  alla  giustizia  per  condizioni  personali  di  disagio
economico  e,  pertanto, gli stessi non sarebbero uguali davanti alla
legge  come  sancito  dall'art. 3  della  Costituzione.  Il  deposito
cauzionale  costituirebbe un ostacolo per i piu' deboli per la tutela
dei  loro  diritti  ed  interessi  legittimi verrebbe meno quindi, il
diritto  alla  difesa dei meno abbienti, garantito dall'art. 24 della
Costituzione  il quale, espressamente prevede che tutti possono agire
in  giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Pertanto,   tutti  coloro  che  non  dispongono  di  una  sufficiente
agiatezza  economica, non possono agire in giudizio per la tutela dei
propri  diritti  ed  interessi  legittimi,  viene  in  tal  modo leso
gravemente  il  diritto  alla difesa. Infine viene violato l'art. 113
della  Costituzione  in  quanto  la tutela giurisdizionale contro gli
atti  della  pubblica  amministrazione  non  puo'  essere  limitata o
esclusa. Inoltre la questione di incostituzionalita' appare del tutto
evidente  nel  caso che ci occupa per il collegamento giuridico e non
gia'  di  mero  fatto  tra  la  res  giudicanda  e  la norma ritenuta
incostituzionale. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis del c.d.s.
conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile
mentre  ove,  per  contro,  si  ritenesse  il  predetto  disposto  in
contrasto  con la Costituzione, la suddetta opposizione dovra' essere
esaminata nel merito.
    Questo  giudice  ritiene  che l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285,  non  sia  conforme a Costituzione ed intende pertanto
sollevare, come in effetti solleva incidente di costituzionalita'.